Art. 91 — D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 83
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare il bilancio dello Stato le occorrente variazioni in dipendenza della presente legge.
Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva