Art. 120 — T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 91
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le occorrenti variazioni in dipendenza del presente testo unico.
Testo vigente dal 3 giugno 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva