Art. 100 — Diritti accessori
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I comuni possono imporre i seguenti diritti accessori nelle misure massime sottoindicate:
- 1)Diritto di statistica: trenta centesimi per ciascuna bolletta; 2. - Diritti di assistenza ad operazioni eseguite a domicilio, a richiesta e nell'interesse esclusivo dei contribuenti: L. 4 nei comuni delle classi A, B, C, D e E e L. 2 nei comuni delle altre classi, per ogni ora e per ogni impiegato od agente. 3. - Diritti di magazzinaggio:
- a)per le merci depositate nei magazzini di proprieta' dell'amministrazione, per ogni collo di kg. 100, L. 0,10 al giorno. I colli inferiori a kg. 100 pagano come se di kg. 100. Quelli che superano i kg. 100 si considerano come di due quintali e cosi' di seguito.
- b)per le merci depositate nei magazzini di proprieta' privata: per ogni apertura di deposito, e per le operazioni di immissioneo di estrazione entro la prima ora, L. 3 nei comuni delle classi A, B, C, D e E e L. 1,50 nei comuni delle altre classi. Per le ore successive, L. 1,50 per ogni ora o frazione di ora. 4. - Diritti di marcazione, suggelli e contrassegni:
- a)per ogni marcazione di veicolo, fusto o recipiente con l'impressione a fuoco che ne indichi il peso o la capacita', L. 0,60;
- b)per l'apposizione di ogni targhetta per damigiana, per accertarne la capacita' o la tara, L. 0,50;
- c)per la marcazione di ogni animale, L. 0,30;
- d)per contrassegni e suggelli, a bottiglie e fiaschi, nei casi previsti dal regolamento, ognuno L. 0,05; ad altri recipienti ed oggetti, ognuno L. 0,10. I diritti non possono in alcun caso eccedere l'ammontare dell'imposta dovuta. ((L'importo del diritto di statistica di cui al n. 1 e' devoluto al Comune anche nel caso di gestione appaltata, salvo deduzione, a favore dell'appaltatore, del pattuito aggio. Negli appalti a canone fisso spetta all'appaltatore un aggio di riscossione del 4 per cento sull'importo dei diritti di statistica)).
Testo vigente dal 9 novembre 1940 al 23 marzo 1945 · versione 36 su Normattiva