Art. 100Diritti accessori

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((I Comuni possono imporre i seguenti diritti accessori nelle misure sotto indicate:

  • 1)diritto di statistica: lire dieci per ciascuna bolletta;
  • 2)diritti di assistenza ad operazioni eseguite a domicilio, a richiesta, e nell'interesse esclusivo dei contribuenti: lire sessanta per ogni ora e per ogni impiegato od agente;
  • 3)diritti di magazzinaggio;
  • a)per le merci depositate nei magazzini di proprieta' dell'Amministrazione: per ciascun collo lire dieci al giorno per ogni cento chilogrammi o frazione;
  • b)per le merci depositate nei magazzini di proprieta' privata: per ogni apertura di deposito e per operazioni di immissione o di estrazione entro la prima ora lire cinquanta; per le ore successive lire trenta per ogni ora o frazione di ora. L'importo dei diritti di statistica di cui al n. 1) e' devoluto al Comune, nella misura del novanta per cento, anche nel caso di gestione appaltata, previa deduzione, a favore dell'appaltatore, dell'aggio del dieci per cento. La restante quota del dieci per cento e' versata direttamente dagli uffici delle Imposte di consumo ad apposito conto corrente postale intestato alla Direzione generale della finanza locale. Tale fondo sara' ripartito ed erogato con decreti del Ministro per le finanze a favore del personale della predetta Direzione generale, per finalita', analogie a quelle indicate nel decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378)).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62

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con decorrenza dal 1 gennaio 1945

Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945".

Testo vigente dal 1 maggio 1948 al 21 aprile 1961 · versione 57 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art100 · fonte su Normattiva