Art. 102tariffa

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L'imposta sul valore locativo e' dovuta da chiunque, cittadino o straniero, tenga a propria disposizione nel territorio del comune, una casa di abitazione fornita di mobili, siano questi propri od altrui. Tra le case di abitazione sono comprese, agli effetti dell'imposta, le camere e gli appartamenti abitati dai proprietari, direttori, amministratori, insegnanti, sanitari e personale di servizio addetto agli alberghi, uffici, stabilimenti, istituti e simili, nonche' le abitazioni comprese negli edifici destinati al culto, quando anche non venga corrisposto per esse alcun canone di affitto. Entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto il proprietario deve farne denunzia all'ufficio comunale quando l'importo della pigione annua non sia inferiore al limite di esenzione vigente nel comune. L'imposta e' dovuta per l'intero anno: ma se la casa d'abitazione sia stata tenuta a disposizione per un tempo non inferiore ad uno e non superiore ai sei mesi, e' dovuta per un solo semestre.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 15 febbraio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art102 · fonte su Normattiva