Art. 204
[1]Abrogazioni
[2]1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 205 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 1 della legge 2 aprile 1958, n. 319; b) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637;
- c)articoli da 1 a 6, da 8 a 23, da 30 a 33, da 38 a 42, la tariffa di cui all'allegato A e la tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; d) articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392; e) articolo 73 della legge 14 maggio 1981, n. 219;
- f)articoli da 1 a 50, da 54 a 68, 77, e da 79 a 81, la tariffa, la tabella e il prospetto dei coefficienti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; g) articolo 4 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; h) articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74;
- i)articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;
- l)articoli da 1 a 3, da 4-bis a 9 e da 11 a 33, da 36 a 46, 48, 49, 55, 56, da 57 a 59-bis, 62 e il prospetto dei coefficienti di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
- m)articoli da 1 a 8, 10, 11, da 14 a 16, da 18 a 21, la tariffa e la tabella di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; n) articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; o) articolo 7, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381; p) , comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
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