Art. 103 — decorrenza dell'imposta
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((L'imposta e' dovuta per l'intero anno, ma se la casa di abitazione sia stata tenuta a disposizione per un tempo non inferiore ad uno e non superiore ai sei mesi, e' dovuta per un solo semestre dell'anno)).
Testo vigente dal 15 febbraio 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 24 su Normattiva