Art. 104-bis — valore locativo tassabile
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((Nell'accertamento del valore locativo in base al fitto reale si deve dedurre dal canone, il corrispettivo in esso compreso per riscaldamento, distribuzione di acqua calda, illuminazione dell'appartamento e per le altre analoghe prestazioni di utilita' eccezionali. Si comprendono invece, sempre nell'accertamento del valore locativo il canone di acqua potabile, nonche' le spese per il portiere, per l'ascensore e le altre di indole generale e normale)).
Testo vigente dal 15 febbraio 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 24 su Normattiva