Art. 109

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Per le case, o camere che si affittano mobiliate, l'imposta sul valore locativo e' dovuta dal proprietario, se questi le ha date in affitto direttamente; e' dovuta dal primo inquilino, se questi le ha date in subaffitto. E' ammessa la rivalsa, a carico dell'inquilino o subinquilino, da parte del proprietario o del primo inquilino.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 15 febbraio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art109 · fonte su Normattiva