Art. 109

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((Per le ville, le case, gli appartamenti o le camere che si affittano mobiliate, l'imposta e' dovuta dal proprietario dell'abitazione mobiliata in caso di affitto diretto, dall'affittuario in caso di subaffitto. L'imposta e' applicabile anche a carico di coloro che prendono alloggio in appartamenti o camere, negli alberghi o nelle pensioni con corrispettivi di pigione fissati in ragione di mese o per periodo superiore, quando non risultino assoggettati nel Comune alla imposta di soggiorno. Nel caso contemplato nel comma precedente l'imposta e' pero' dovuta dall'esercente che e' ammesso ad esercitare rivalsa)).

Testo vigente dal 28 febbraio 1939 al 22 dicembre 2008 · versione 29 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art109 · fonte su Normattiva