Art. 110 — Applicazione dell'imposta sul valore locativo in luogo dell'imposta di famiglia
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I comuni delle ultime quattro classi indicate nell'articolo 11 che abbiano istituita, ai sensi dell'art. 111, l'imposta di famiglia, hanno facolta' di applicare, a carico di coloro che, non avendo nel comune l'abituale dimora, non possono essere assoggettati alla detta imposta, l'imposta sul valore locativo a norma del precedente art. 101.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 6 aprile 1945 · versione 0 su Normattiva