Art. 110-bis — sgravi nel corso dell'anno
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((Il contribuente che abbia in un Comune una sola abitazione con mobili e che si trasferisca in altro Comune, ha diritto allo sgravio nei Comune abbandonato dal 1° gennaio e dal 1° luglio immediatamente successivo al trasferimento, purche' presenti entro tre mesi la denunzia di sgravio. Dalla stessa data e' soggetto all'imposta, sul valore locativo o di famiglia nel Comune in cui si trasferisce. In caso di tardiva denunzia di trasferimento, il Comune abbandonato ha l'obbligo di eseguire lo sgravio soltanto dal primo del mese successivo alla dichiarazione)).
Testo vigente dal 15 febbraio 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 24 su Normattiva