Art. 110-sestermezzi di controllo

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((Agli effetti dell'imposta sul valore locativo il Comune ha diritto:

  • a)di accesso nei locali di abitazione per mezzo di appositi incaricati, muniti di titolo di riconoscimento;
  • b)di avere copia, a propria cura e spesa, delle scritture pubbliche e private di locazione, nonche' delle denunzie dei contratti verbali di affitto;
  • c)di esigere dai proprietari di fabbricati le indicazioni che ritenga necessarie circa i locatari e la composizione della loro famiglia, gli appartamenti locati, nonche' i relativi canoni di affitto;
  • d)di invitare il contribuente od il proprietario di casa a comparire in persona o per mezzo di mandatario per fornire delucidazioni e prove. L'inadempienza a tali disposizioni importa l'applicazione dell'ammenda prevista dall'art. 296)).

Testo vigente dal 15 febbraio 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 24 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art110sester · fonte su Normattiva