Art. 111 — Comuni che possono istituire l'imposta
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I comuni delle ultime quattro classi indicate nell'articolo 11, che non applicano l'imposta sul valore locativo, possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa ad istituire l'imposta di famiglia.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 6 aprile 1945 · versione 0 su Normattiva