Art. 162
Sono esenti dalla imposta straordinaria immobiliare istituita con decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, gli enti ed istituti autonomi per le case popolari, per le case degli impiegati dello Stato, delle provincie e dei comuni nonche' le cooperative edilizie fruenti di contributo erariale.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva