Art. 115 — Comune nel quale e' dovuta l'imposta
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L'imposta e' dovuta per intero al comune nel quale il capo della famiglia ha la dimora abituale ai sensi dell'art. 16 del codice civile, indipendentemente dalla dimora degli altri componenti. I componenti di ciascuna famiglia sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva