Art. 119 — Contribuenti assoggettati all'imposta complementare di Stato
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Per i contribuenti assoggettati all'imposta complementare di Stato, le aliquote dell'imposta di famiglia sono applicate agli imponibili, al netto delle quote di detrazione per carichi di famiglia, che servirono di base alla determinazione della complementare, senza che occorrano ulteriori accertamenti da parte del comune. Ai detti contribuenti non si applica il disposto della lettera a) dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 6 aprile 1945 · versione 0 su Normattiva