Art. 122Oggetto dell'imposta

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Sono soggetti all'imposta sul bestiame: i cavalli, i muli, gli asini, gli animali bovini, bufalini, caprini, pecorini e suini, tenuti nel comune, indipendentemente dagli eventuali corrispettivi dovuti per il godimento in natura dei beni comunali e per l'introduzione del bestiame nelle terre demaniali riservate all'uso civico del pascolo.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 11 dicembre 1960 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art122 · fonte su Normattiva