Art. 122
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Sono soggetti all'imposta sul bestiame: i cavalli, i muli, gli asini, gli animali bovini, bufalini, caprini, pecorini e suini, tenuti nel comune, indipendentemente dagli eventuali corrispettivi dovuti per il godimento in natura dei beni comunali e per l'introduzione del bestiame nelle terre demaniali riservate all'uso civico del pascolo.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 11 dicembre 1960 · versione 0 su Normattiva