Art. 122

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Sono soggetti all'imposta sul bestiame: i cavalli, i muli, gli asini, gli animali bovini, bufalini, caprini, pecorini e suini, tenuti nel comune, indipendentemente dagli eventuali corrispettivi dovuti per il godimento in natura dei beni comunali e per l'introduzione del bestiame nelle terre demaniali riservate all'uso civico del pascolo. 61

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 ottobre 1960, n. 1371

61

con decorrenza dal 1 gennaio 1961

La L. 21 ottobre 1960, n. 1371, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1961, e' abolita l'imposta, comunale sul bestiame di cui agli articoli 122, 123, 124, 125 e 126 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni".

Testo vigente dal 11 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008 · versione 72 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art122 · fonte su Normattiva