Art. 13 — Inventario dei beni di uso pubblico e patrimoniali
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Agli articoli 177 e 257 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, ed all'art. 50 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e' sostituito il seguente: Le amministrazioni comunali e provinciali devono tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni di uso pubblico e patrimoniale, mobili ed immobili, nonche' un elenco diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, di tutti i titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio ed alla sua amministrazione. L'inventario dei beni di uso pubblico e' costituito da uno stato descrittivo dei medesimi, quello dei beni patrimoniali da apposito registro di consistenza. Quando il comune o la provincia amministri istituzioni o stabilimenti speciali ai sensi degli articoli 132, 203, 231 e 241, l'inventario dei beni di ciascun istituto o stabilimento dev'essere distinto da quello degli altri e da quelli del comune o della provincia. Devono tenersi distinti inventari per ciascuno dei comuni riuniti in virtu' degli articoli 118 e 119 e per le frazioni che, pel successivo art. 121, abbiano patrimonio e spese separate. Sono altresi' separati gl'inventari dei beni di spettanza delle frazioni ai sensi dell'art. 26 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. Gl'inventari sono firmati dal segretario e dal ragioniere, dove esista, e sono vidimati dal podesta' o dal preside. Essi sono riveduti di regola ogni dieci anni: il podesta' o il preside puo' sempre disporne la revisione. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio, sono personalmente responsabili il podesta' o il preside, il segretario del comune o della provincia, nonche' il ragioniere, dove esista. Il riepilogo dell'inventario e' allegato al bilancio di previsione e al conto consuntivo. Col provvedimento di approvazione del conto consuntivo, il consiglio di prefettura pone in rilievo il risultato economico dell'esercizio e le variazioni che la gestione del bilancio ha determinato rispetto ai beni di uso pubblico ed a quelli patrimoniali del comune o della provincia.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 aprile 1934 · versione 0 su Normattiva