Art. 131

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Agli effetti della commisurazione del tributo i cani sono divisi in tre categorie:

  • a)cani di lusso o di affezione;
  • b)cani da caccia e cani da guardia appartenenti a razze delle quali e' specifica ed effettiva siffatta destinazione, nonche' tutti gli altri cani che non siano compresi nella categoria seguente;
  • c)cani adibiti esclusivamente alla custodia degli edifici rurali e del gregge, nonche' cani tenuti a scopo di commercio.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 15 febbraio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art131 · fonte su Normattiva