Art. 131
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Agli effetti della commisurazione del tributo i cani sono divisi in tre categorie:
- a)cani di lusso o di affezione;
- b)cani da caccia e cani da guardia appartenenti a razze delle quali e' specifica ed effettiva siffatta destinazione, nonche' tutti gli altri cani che non siano compresi nella categoria seguente;
- c)cani adibiti esclusivamente alla custodia degli edifici rurali e del gregge, nonche' cani tenuti a scopo di commercio. ((L'assegnazione alla seconda categoria, per i cani da caccia, e' subordinata alla condizione che il detentore sia in possesso della relativa licenza di porto d'armi; in difetto di tale prova, i cani da caccia sono considerati di lusso e tassati in prima categoria)).
Testo vigente dal 15 febbraio 1938 al 6 aprile 1945 · versione 24 su Normattiva