Art. 132 — Misura dell'imposta
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L'imposta e' applicata in base alla seguente tariffa: L. 150 per i cani appartenenti alla 1ª categoria; L. 50 per quelli appartenenti alla 2ª categoria; L. 15 per quelli appartenenti alla 3ª categoria. L'assegnazione alla seconda categoria, per i cani da caccia, e' subordinata alla condizione che il detentore sia in possesso della relativa licenza di porto d'armi; in difetto di tale prova, i cani da caccia sono considerati di lusso e tassati in prima categoria.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 15 febbraio 1938 · versione 0 su Normattiva