Art. 132Misura dell'imposta

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 aprile 1947 al 14 settembre 1991. Leggi il testo vigente →

[1]L'imposta e' applicata in base alla seguente tariffa:

[2]((L. 4500 per i cani appartenenti alla prima categoria;

[3]L. 1500 per i cani appartenenti alla seconda categoria;

[4]L. 500 per i cani appartenenti alla terza categoria.)) 47

[5]All'imposta di cui al precedente comma e' da aggiungere per ogni cane, indipendentemente dalla categoria alla quale esso appartiene, il costo della piastrina prescritta dal successivo art. 136. L'iscrizione nei ruoli dell'imposta sui cani si effettua anche per i possessori o detentori dei cani esenti, limitatamente all'importo del costo della piastrina, da riscuotersi in unica rata. 37

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 gennaio 1942, n. 35

37

La L. 22 gennaio 1942, n. 35, ha disposto (con l'articolo unico comma 1) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1942.

D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62

42

con decorrenza dal 1 gennaio 1945

Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, nel modificare l'articolo unico, comma 1, della L. 22 gennaio 1942, n. 35, ha conseguentemente disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945".

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177

47

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, nel modificare l'art. 21 del D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, che a sua volta modifica l'articolo unico, comma 1 della L. 22 gennaio 1942, n. 35 ha conseguentemente disposto (con l'art. 28, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1947.

Testo vigente dal 24 aprile 1947 al 14 settembre 1991 · versione 56 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art132 · fonte su Normattiva