Art. 133
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 6 aprile 1945. Leggi il testo vigente →
Sono esenti dall'imposta:
- a)i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi ed al trasporto dei mutilati poveri;
- b)i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi, o che paghino gia' l'imposta in altri comuni;
- c)i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
- d)i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 6 aprile 1945 · versione 0 su Normattiva