Art. 133

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 6 aprile 1945. Leggi il testo vigente →

Sono esenti dall'imposta:

  • a)i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi ed al trasporto dei mutilati poveri;
  • b)i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi, o che paghino gia' l'imposta in altri comuni;
  • c)i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
  • d)i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 6 aprile 1945 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art133 · fonte su Normattiva