Art. 133
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Sono esenti dall'imposta: ((a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi, al trasporto dei mutilati poveri, alla custodia degli edifici rurali e del gregge)); 42
- b)i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi, o che paghino gia' l'imposta in altri comuni;
- c)i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
- d)i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62
42con decorrenza dal 1 gennaio 1945
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945".
Testo vigente dal 6 aprile 1945 al 14 settembre 1991 · versione 49 su Normattiva