Art. 134 — Soggetto dell'imposta; denunzia
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Chiunque sia possessore, custode, o comunque detentore di cani, e' obbligato a farne denuncia all'ufficio municipale nel termine di giorni cinque dall'inizio del possesso o della detenzione. La denunzia e' obbligatoria anche per i cani esenti ai sensi del precedente articolo. Essa deve indicare il cognome, nome ed abitazione del possessore o detentore, il luogo ove il cane e' tenuto, i contrassegni di riconoscimento e la categoria. I cani non denunziati si presumono appartenere, agli effetti dell'imposta, al capo della famiglia o al capo o rappresentante dell'istituto od ente presso il quale siano stati scoperti, salvo prova contraria.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 14 settembre 1991 · versione 0 su Normattiva