Art. 56
[1]Sanzioni in materia di imposte su assicurazioni private e contratti vitalizi
[2](articolo 24 della legge n. 1216 del 1961)
[3]1. Le violazioni alle disposizioni in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi di cui al testo unico dei tributi erariali minori ((, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174)) sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
- a)omessa tenuta e conservazione dei registri dei premi secondo le previsioni degli articoli 7, 8 e 11 del testo unico dei tributi erariali minori ((, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024)), da euro 2.000 a euro 5.000;
- b)omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, pari al 100 per cento dell'imposta dovuta sulle partite non registrate;
- c)infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, pari al 70 per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in piu' per differenza di aliquota;
- d)mancata esibizione dei registri dei premi nei casi di cui all'articolo 14 del testo unico dei tributi erariali minori ((, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024)) e violazione delle altre disposizioni contemplate nello stesso articolo 14, da euro 1.000 a euro 4.000;
- e)infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di assicurazione e nelle relative ricevute, pari al 70 per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di euro 100;
Testo vigente dal 20 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva