Art. 135Decorrenza dell'imposta; sgravi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1938 al 14 settembre 1991. Leggi il testo vigente →

((L'imposta e' annuale e non e' consentito alcuno sgravio nel corso dell'anno neppure nel caso di morte del cane. L'imposta e' pero' ridotta alla meta' se il possesso o la detenzione del cane si verificano nel corso del 2° semestre dell'anno. L'acquisto di un cane, gia' assoggettato alla imposta, e la sostituzione di un cane con un altro della stessa categoria non danno luogo a nuova imposizione)).

Testo vigente dal 15 febbraio 1938 al 14 settembre 1991 · versione 24 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art135 · fonte su Normattiva