Art. 135
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L'imposta decorre dal primo giorno del trimestre solare nel quale si e' verificato il possesso o la detenzione del cane. La morte del cane nel corso dell'anno, debitamente accertata, da' diritto allo sgravio dell'imposta, a decorrere dal trimestre solare successivo a quello in cui venne presentata la relativa denunzia, previa restituzione della piastrina di cui al seguente articolo. L'acquisto di un cane gia' assoggettato all'imposta e la sostituzione di un cane con altro della stessa categoria non danno luogo a nuova imposizione.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 15 febbraio 1938 · versione 0 su Normattiva