Art. 135
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((L'imposta e' annuale e non e' consentito alcuno sgravio nel corso dell'anno neppure nel caso di morte del cane. L'imposta e' pero' ridotta alla meta' se il possesso o la detenzione del cane si verificano nel corso del 2° semestre dell'anno. L'acquisto di un cane, gia' assoggettato alla imposta, e la sostituzione di un cane con un altro della stessa categoria non danno luogo a nuova imposizione)).
Testo vigente dal 15 febbraio 1938 al 14 settembre 1991 · versione 24 su Normattiva