Art. 14 — Affitto o godimento dei beni patrimoniali comunali e provinciali
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All'art. 178 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e' sostituito il seguente: I beni patrimoniali comunali e provinciali devono, di regola, essere dati in affitto. In sede di esame dei bilanci di previsione la G. P. A. accerta che i fitti dei fondi rustici ed urbani siano adeguati all'importanza di questi, tenuto conto anche dei carichi tributari e delle spese di manutenzione, e, qualora riconosca che i cespiti in parola siano suscettibili d'incremento, invita l'amministrazione a provvedere alla revisione in un termine perentorio, decorso il quale inutilmente, promuove i provvedimenti di ufficio da parte del prefetto. Qualora lo richieda la speciale condizione dei luoghi, il comune puo' ammettere la generalita' degli abitanti a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma deve formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso e subordinarlo al pagamento di un corrispettivo. Il corrispettivo non puo', in alcun caso, essere inferiore al carico delle imposte e sovrimposte e delle spese di custodia e manutenzione sostenute dal comune per i detti beni. A tale effetto i corrispettivi per il godimento in natura dei beni comunali, comunque dovuti, devono essere sottoposti a revisione nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Testo Unico e successivamente alla fine di ciascun triennio.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 aprile 1934 · versione 0 su Normattiva