Art. 142 — Soggetto dell'imposta
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L'imposta sulle vetture pubbliche e' dovuta dai rispettivi possessori e concessionari od esercenti nel comune nel quale e' la sede principale del servizio. Quando manchi un criterio per stabilire detta sede, si ritiene che questa sia nel comune piu' popolato fra quello di partenza e quello di arrivo.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva