Art. 143 — Vetture private
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Sono considerati come vetture private i veicoli di qualsiasi forma e dimensione destinati al trasporto delle persone, posseduti o posti, per qualsiasi titolo, anche gratuito, a disposizione di chi non sia esercente il servizio delle vetture pubbliche. L'imposta e' dovuta anche se le vetture non vengono usate.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva