Art. 147Esercenti alberghi

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Gli esercenti alberghi ed altri stabilimenti che adoperano veicoli pel trasporto dei clienti alle stazioni ferroviarie, ai porti, ai bagni e simili, se non fanno contemporaneamente l'esercizio di noleggiatori di cavalli e vetture, sono soggetti alla tassa stabilita per i possessori di vetture private.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art147 · fonte su Normattiva