Art. 147 — Esercenti alberghi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Gli esercenti alberghi ed altri stabilimenti che adoperano veicoli pel trasporto dei clienti alle stazioni ferroviarie, ai porti, ai bagni e simili, se non fanno contemporaneamente l'esercizio di noleggiatori di cavalli e vetture, sono soggetti alla tassa stabilita per i possessori di vetture private.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva