Art. 149 — Soggetto ed oggetto dell'imposta
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L'imposta sui domestici colpisce chiunque tenga al servizio, suo o della propria famiglia, domestici dell'uno o dell'altro sesso, somministri o no ad essi l'alloggio o il vitto. Sono pure considerati domestici, agli effetti del presente capo, gli individui che prestano opera di inserviente o di custode presso societa' o circoli di divertimento.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva