Art. 156 — Strumenti oggetto dell'imposta
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Tra i pianoforti s'intendono compresi, agli effetti di cui al precedente articolo, gli strumenti tutti del genere, di qualsiasi forma, sistema o modalita' di costruzione, anche se mossi da forza meccanica od elettrica, eccezione fatta per quegli strumenti che, per quanto provvisti di corde metalliche e di martelletti, non agiscono pero' per mezzo di tasti nonche' per quelli che, pur essendo provvisti di tasti, siano privi di corde metalliche.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva