Art. 50
[1]dalla ritenuta a titolo d'imposta per i non residenti (articolo 26-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
[2]1. ((Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nell'articolo 46, comma 1, lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), i) e l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, qualora siano percepiti da soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 67, comma 1.)) 2. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all'articolo 68, comma 2. 3. ((Qualora i rapporti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere i) e l), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, abbiano a oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo stesso articolo 46, l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva