Art. 160 — Esenzione limitata e riduzione dell'imposta
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L'esenzione dall'imposta e' accordata, limitatamente ad un pianoforte:
- a)ai maestri ed alle maestre di musica, ai maestri di orchestra ed agli artisti di canto;
- b)ai pubblici istituti di educazione, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute come enti morali, alle sezioni dell'opera nazionale del dopolavoro ed ai pubblici ricreatori. L'imposta e' ridotta alla meta' per quelle famiglie che, disponendo di un reddito annuo complessivo non superiore alle lire diecimila, dimostrino di valersi del pianoforte per avviare i figli all'arte musicale.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva