Art. 161 — Soggetto ed oggetto dell'imposta; ripartizione del reddito
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L'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni colpisce chiunque eserciti, anche in modo non continuativo, un'industria, un commercio, un'arte o una professione da cui tragga un reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile. L'obbligo dell'imposta sorge col sorgere dell'industria, commercio, arte o professione. L'imposta grava sul reddito o sulla parte di reddito che si produce nel comune. La ripartizione del reddito che si produce in due o piu' comuni e' fatta dall'ufficio distrettuale delle imposte che ha eseguito l'accertamento, tenendo conto, in giusta misura, cosi' degli elementi tecnici, come di quelli direttivi ed amministrativi che concorrono alla formazione del reddito. La ripartizione e' notificata, tanto ai vari comuni interessati quanto al contribuente, a cura del comune nel quale il contribuente stesso figura iscritto agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile: e' notificata anche alle amministrazioni provinciali interessate quando riguarda comuni appartenenti a provincie diverse.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 15 febbraio 1938 · versione 0 su Normattiva