Art. 162Aliquote; esenzioni

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L'imposta sulle industrie e' applicata al reddito netto iscritto a ruolo agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, con aliquota che puo' giungere fino al limite del 3 per cento se trattasi di redditi di categoria B) e del 2,40 per cento se trattasi di redditi di categoria C-1), fermo sempre, tra l'una e l'altra aliquota, il rapporto suindicato. L'applicazione dell'imposta viene fatta dai comuni prendendo per base il reddito per il quale il contribuente figura inscritto a ruolo, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, per l'anno cui si riferisce. L'imposta e' applicata anche sui redditi esenti, in virtu' di leggi speciali, dall'imposta di ricchezza mobile, con aliquota che puo' giungere fino al limite del 4,50 per cento per i redditi di categoria B) e del 3,60 per cento per quelli di categoria C-1), fermo sempre, fra le due aliquote, il rapporto suindicato. La valutazione di tali redditi e' fatta dal comune, salvo il diritto di ricorso a norma degli art. 277 e 282, e puo' essere annualmente riveduta, tanto ad iniziativa del comune quanto ad istanza del contribuente. Ai redditi di cui al precedente comma non possono essere applicate le addizionali previste nell'art. 164. Nulla e' innovato, nei riguardi dei ministri del Culto per l'esercizio del ministero sacerdotale, alle disposizioni dell'art. 29 lettera h) del concordato approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810. Nulla e' del pari innovato alle disposizioni del R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 119, recante provvedimenti a favore dell'industria estrattiva dello zolfo.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 15 febbraio 1938 · versione 0 su Normattiva

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