Art. 164
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La facolta' accordata alle provincie di istituire l'addizionale di cui all'art. 12 puo' essere esercitata anche quando il comune non abbia applicata l'imposta principale. Le aliquote dell'addizionale possono giungere fino al limite di L. 1,50 per cento sui redditi di categoria B) e di L. 1,20 per cento sui redditi di categoria C-1), fermo sempre fra le due aliquote il rapporto suindicato.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 28 agosto 1939 · versione 0 su Normattiva