Art. 164 — Autonomia del tributo; aliquote
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La facolta' accordata alle provincie di istituire l'addizionale di cui all'art. 12 puo' essere esercitata anche quando il comune non abbia applicata l'imposta principale. Le aliquote dell'addizionale possono giungere fino al limite di L. 1,50 per cento sui redditi di categoria B) e di L. 1,20 per cento sui redditi di categoria C-1), fermo sempre fra le due aliquote il rapporto suindicato. 26
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L.25 febbraio 1939, n. 338, convertito senza modificazioni dalla L. 2 giugno 1939, n. 739, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'Amministrazione provinciale di Pola e' autorizzata, per il quinquennio 1938-1942, ad applicare l'addizionale all'imposta comunale sulle industrie di cui all'art. 164 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, con le aliquote del 3% per i redditi di categoria B e del 2,40% per i redditi di categoria C/1".
Testo vigente dal 28 agosto 1939 al 22 dicembre 2008 · versione 31 su Normattiva