Art. 170 — Misura dell'imposta
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L'imposta e' ragguagliata al prezzo di locazione delle camere o di altro alloggio occupato in alberghi, pensioni, stabilimenti e luoghi di cura, e puo' raggiungere il 10 per cento del prezzo stesso. 21
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio D.L. 25 novembre 1937, n. 2159
21Il Regio D.L. 25 novembre 1937, n. 2159 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Gli articoli 1 a 14 del presente decreto sostituiscono le disposizioni del capo X del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, numero 1175".
Testo vigente dal 4 gennaio 1938 al 1 gennaio 1939 · versione 23 su Normattiva