Art. 171
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Nelle stazioni climatiche e balneari, ancorche' non riconosciute a norma di legge, l'imposta e' applicabile anche in confronto di coloro che dimorino in ville od altre abitazioni di affitto ed e' commisurata, in base alla stessa aliquota di cui al precedente articolo, al prezzo di locazione della villa o dell'abitazione.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 4 gennaio 1938 · versione 0 su Normattiva