Art. 171

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Nelle stazioni climatiche e balneari, ancorche' non riconosciute a norma di legge, l'imposta e' applicabile anche in confronto di coloro che dimorino in ville od altre abitazioni di affitto ed e' commisurata, in base alla stessa aliquota di cui al precedente articolo, al prezzo di locazione della villa o dell'abitazione. 2123

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio D.L. 25 novembre 1937, n. 2159

21

Il Regio D.L. 25 novembre 1937, n. 2159 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Gli articoli 1 a 14 del presente decreto sostituiscono le disposizioni del capo X del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, numero 1175".

23

Il Regio D.L. 24 novembre 1938, n. 1926, convertito senza modificazioni dalla L. 2 giugno 1939, n. 739, ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Gli articoli 1 a 17 del presente decreto sostituiscono le disposizioni del capo X del testo unico finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175; e sono abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2159".

Testo vigente dal 1 gennaio 1939 al 22 dicembre 2008 · versione 26 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art171 · fonte su Normattiva