Art. 173Misura massima dell'imposta; soggetto

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 4 gennaio 1938. Leggi il testo vigente →

L'imposta di cura e' annuale e non puo' eccedere la somma di lire 30 a persona. E' dovuta per intero da tutti coloro che si rechino nella stazione per ragioni di cura, soggiorno o svago e vi dimorino per un periodo non inferiore a cinque giorni, anche se interrotto da brevi assenze. Per fronteggiare spese di carattere inderogabile attinenti all'incremento e sviluppo delle stazioni, le amministrazioni comunali interessate possono essere autorizzate ad applicare, a carico di coloro che vi dimorino per un piu' breve periodo, l'imposta di soggiorno con le modalita' di cui al precedente articolo 170. L'autorizzazione e' data con R. decreto promosso dal ministro dell'Interno, di concerto con quello delle Finanze.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 4 gennaio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art173 · fonte su Normattiva