Art. 173 — Misura massima dell'imposta; soggetto
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L'imposta di cura e' annuale e non puo' eccedere la somma di lire 30 a persona. E' dovuta per intero da tutti coloro che si rechino nella stazione per ragioni di cura, soggiorno o svago e vi dimorino per un periodo non inferiore a cinque giorni, anche se interrotto da brevi assenze. Per fronteggiare spese di carattere inderogabile attinenti all'incremento e sviluppo delle stazioni, le amministrazioni comunali interessate possono essere autorizzate ad applicare, a carico di coloro che vi dimorino per un piu' breve periodo, l'imposta di soggiorno con le modalita' di cui al precedente articolo 170. L'autorizzazione e' data con R. decreto promosso dal ministro dell'Interno, di concerto con quello delle Finanze. 21
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio D.L. 25 novembre 1937, n. 2159
21Il Regio D.L. 25 novembre 1937, n. 2159 ha disposto: - (con l'art. 15, comma 1) che "Gli articoli 1 a 14 del presente decreto sostituiscono le disposizioni del capo X del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, numero 1175"; - (con l'art. 16, comma 1) che "L'applicazione della imposta di cura disciplinata dagli articoli 172 e seguenti del testo unico predetto dovra' cessare con lo scadere dell'esercizio finanziario 1937".
Testo vigente dal 4 gennaio 1938 al 1 gennaio 1939 · versione 23 su Normattiva